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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.16.0500.22. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2008  [ apri ]
0.16.0500.22.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla Sicurezza Nucleare per la discussione e l'approvazione»;
b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche statali» con le seguenti: «altre amministrazioni o società pubbliche»;
c) al comma 5, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«l)
l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita».
d) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza dei Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso dì dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato»;
e) sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni»;
f) dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze»;
g) sostituire il comma 18 con il seguente:
«18. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti».