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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.16.0300.2. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/10/2008  [ apri ]
0.16.0300.2.

Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 2009 uno o più decreti legislativi allo scopo di istituire un'Agenzia indipendente per la Sicurezza Nucleare.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) l'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
b) possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
c) le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate.
d) il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.

b) al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: con maggioranza dei due terzi dei componenti.