Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le quote del gas importato di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, relative alle autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sono offerte presso il mercato regolamentato della capacità di cui al comma 1 dello stesso articolo 11 secondo modalità che assicurino, a parità di condizioni, una priorità ai clienti finali, o a consorzi degli stessi, i quali utilizzino il gas per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica.