Al capoverso Art. 16-bis. dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
Il comma 149 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008) è sostituita dal seguente:
149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovubili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 - 110 - marzo 1999, n. 79, al prezzo di riferimento del GSE dell'anno a cui si riferisce la produzione.