Al capoverso Art. 16-bis. dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisce entro il 31 dicembre 2008 i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono finalizzate all'ammodernamento della rete elettrica.