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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.15.100.71. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2008  [ apri ]
0.15.100.71.
inammissibile

Inserire il seguente:
2-ter. Al fine di promuovere maggiormente l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo sono così modificati i seguenti disposti normativi:
a) legge 244 del 2007, articolo 2 comma 144: sostituire «superiore a 1 megawatt» con «superiore a 3 megawatt elettrici»;
b) legge 244 del 2007, articolo 2 comma 145: sostituire «non superiore a 1 megawatt» con «non superiore a 3 megawatt elettrici»;
c) legge 244 del 2007, articolo 2 comma 143:
Io paragrafo le parole da: «entrati» a: «potenziamento» sono soppresse;
prima delle parole «Con le medesime modalità» aggiungere «Per gli impianti entrati in esercizio in data antecedente 01/01/2008 a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento i meccanismi di cui ai commi da articolo 144 ad articolo 154 sono applicati a partire dal 1/01/2008. La durata comulativa dei benefici già acquisiti e da acquisire, non può superare 15 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto».

2-quater. Per gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili è sempre consentito il ripotenziamento, derivante dall'ottimizzazione del processo produttivo o ottenuto senza modifiche impiantistiche. È sempre consentito l'utilizzo di sottoprodotti di origine agricola ed agroalimentare negli impianti di produzione di biogas nel rispetto dei disposti dell'articolo 185, comma 2 e articolo 183, comma 1, lettera p del Dlgs 152/06 e smi.
2-quinquies. Le Regioni e le Province incentivano per gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili l'utilizzo di biomasse agricole ed agroalimentari non destinabili al consumo umano o ad alimentazione animale al fine di ottimizzare le risorse derivanti dal comparto agricolo.

em. 15.100.