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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.15.100.43. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2008  [ apri ]
0.15.100.43.

Al capoverso Art. 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei suddetti decreti, indicando specificatamente le eventuali osservazioni e le disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al successivo comma 2. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

em. 15.100.