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Legislatura XVI

Proposta emendativa 70-bis.0301. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/11/2008  [ apri ]
70-bis.0301. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 70-bis, aggiungere il seguente:
Art. 70-ter. - (Editoria). - 1. All'articolo 20 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese, e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche;
b) il sesto comma è sostituito dal seguente:
Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto in capo a persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: che costituiscono sono aggiunte le seguenti: a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».

4. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione