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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.02. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/11/2008  [ apri ]
17.02.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis. - (Certificati verdi) - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 143,primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1oottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomassee biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti»;
b) al comma 144, primo periodo, la tabella 2 allegata, è sostituita dalla seguente:

Tabella 2 Articolo 2, comma 144

FonteCoefficiente
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW1,00
Eolica offshore1,10
Solare**
Geotermica0,90
Moto ondoso e maremotrice1,80
Idraulica1,00
Rifiuti biodegradabili1,10
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti1,80
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente0,8
*Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

c) al comma 144, primo periodo, le parole: «di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW)» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza nominale media annua superiore a 1,3 megawatt (MW)»;
d) al comma 145, primo periodo, la tabella 3 allegata, è sostituita dalla seguente:

Tabella 3 Articolo 2, comma 145

FonteEntità della tariffa
(euro cent/kWh)
Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW30
Solare*
Geotermica20
Moto ondoso e maremotrice34
Idraulica diversa da quella al punto precedente22
Rifiuti biodegradabili22
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti30
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente18
*Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

e) al comma 145, primo periodo, le parole: «non superiore a 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 1,3 MW»;
f) al comma 145, primo periodo, sopprimere le parole: da «, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente» fino alla fine del periodo;
g) al comma 147, primo periodo, sopprimere le parole: da «, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente» fino alla fine del periodo;
h) il comma 149 è sostituito dal seguente: «149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al prezzo di riferimento riconosciuto dal GSE nell'anno di emissione dei certificati verdi.»;
i) al comma 150, alla alinea, secondo periodo, le parole: «per le lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «per la lettera b)»;
l) al comma 150, la lettera c) è soppressa;
m) al comma 152, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti».

ident. 17.03.