Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) conseguimento, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione, con riguardo alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica nazionale e ai sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del materiale nucleare, della necessaria intesa con gli enti locali da perfezionare, a seconda dei casi, con la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, oppure direttamente con le Regioni e le Province interessate;