Al comma 1, capoverso Art. 28-bis, comma 5, dopo la lettera i), inserire la seguente:
l) l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita.