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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.100. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2008  [ apri ]
5.100.
approvato

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Riforma degli interventi di deindustrializzazione, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 8, l'accordo di programma costituisce fonte regolamentare per gli interventi e gli adempimenti previsti.
3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 8, l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, di seguito indicata in breve Agenzia, mediante l'applicazione del regime di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.
5. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti ed organismi locali competenti,

alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di risanamento di aree industriali dimesse da destinarsi ai nuovi investimenti produttivi.
6. All'individuazione delle aree di crisi nelle quali realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 2007, n. 747, recante agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, provvede con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ogni altra modalità di individuazione di aree di crisi produttiva, prevista da norme precedenti, è soppressa.
7. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
8. Il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo ed impartisce le direttive all'Agenzia.
9. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, istituito per garantire la prosecuzione degli interventi volti alla risoluzione delle crisi industriali nelle aree di cui alla legge n. 181 del 1989 e successive integrazioni, è destinato all'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con la normativa di cui al presente articolo: accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la Società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 7 milioni di euro alla Regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva di Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la Regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 5 milioni di euro alla Regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 8 milioni di euro alla Regione Campania per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 8, comma 11 della Legge 15 maggio 2005 n. 80, a sostegno degli investimenti di PMI che si insediano nelle aree industriali rese disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi.
10. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree di intervento:
a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli Sportelli Italia ed all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all'estero;
b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali;
c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) degli interventi nel settore delle comunicazioni con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento dell'evento G8 da tenersi in Italia nel 2009.

11. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 10, sono individuate quelle relative all'ICT, all'industria aerospaziale e all'ambiente.
12. Gli interventi di cui al comma 10 sono realizzati a valere direttamente sulle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008 registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.

Il Governo