Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è integralmente destinato per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apre un tavolo con le vittime per procedere al risarcimento dei danni subiti.