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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.6. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-F

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/10/2010  [ apri ]
20.6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è integralmente destinato per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apre un tavolo con le vittime per procedere al risarcimento dei danni subiti.