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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.28. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-D

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2010  [ apri ]
32.28.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le controversie, sommarie o ordinarie, relative alle materie di cui al presente articolo devono essere trattate dal giudice con priorità con la sola eccezione dei procedimenti cautelari e di quelli previsti dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. La tempestiva trattazione e conclusione delle controversie relative a provvedimenti di cui al presente articolo è assicurata dai responsabili degli uffici anche con apposite misure organizzative.