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Legislatura XVI

Proposta emendativa 31.47. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-D

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2010  [ apri ]
31.47.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Il conferimento ad arbitri può essere definito esclusivamente per singole controversie, relative ad un rapporto di lavoro già instaurato a tempo indeterminato, e tale conferimento è possibile solo ad avvenuta conclusione del periodo di prova. Le modalità del conferimento ad un collegio arbitrale sono determinate dai contratti collettivi nazionali ovvero da accordi interconfederali nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte od entrambe a proporre le controversie di lavoro al collegio di conciliazione ed arbitrato. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.