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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.6. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-D

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2010  [ apri ]
20.6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega, come per la lettera a) del medesimo comma, concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fermo restando che le prescrizioni di cui all'abrogato decreto dei Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non determinanti responsabilità penale, possono costituire, per il periodo di loro vigenza, parametro per l'accertamento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
2. I dipendenti che sono deceduti o hanno contratto infermità permanentemente invalidanti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di cui al comma 1, sono ricompresi tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, a decorrere dall'armo 2012, di 5 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.