Al comma 9, sostituire il quarto periodo, come introdotto dall'emendamento Fedriga 31.9, con il seguente: La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.