stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 31.8. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-D

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2010  [ apri ]
31.8.
approvato

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma.

Il Relatore