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Legislatura XVI

Proposta emendativa 31.34. in Assemblea riferita al C. 1441-quater-E

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2010  [ apri ]
31.34.

Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro.

ex 31. 27.