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Legislatura XVI

Proposta emendativa 31.24. in Assemblea riferita al C. 1441-quater-E

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2010  [ apri ]
31.24.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Nel pubblico impiego la possibilità di prevedere il ricorso a forme di conciliazione e arbitrato deve tener conto dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione. Conseguentemente non possono comunque essere devolute a giudizio arbitrale equitativo:
a) il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
b) le responsabilità disciplinari che comportino responsabilità penale, civile o amministrativa;
c) le materie che, per esplicita previsione legislativa, siano derivanti da norme inderogabili di legge e contratto collettivo;
d) la mobilità tra amministrazioni, ivi compresa quella tra diversi compatti.

7-ter. I contratti collettivi stipulati nel settore privato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nel settore pubblico dalle organizzazioni sindacali rappresentative a norma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono individuare tra le materie da essi regolamentate ulteriori istituti da devolvere al giudizio arbitrale equitativo che non siano in contrasto con le materie indicate al comma 7-bis.

ex 31. 13.