stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.100. in Assemblea riferita al C. 1441-quater-E

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2010  [ apri ]
20.100.
approvato

Sostituirlo con il seguente:
Art. 20. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51). - 1. Le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, sulla base delle disposizioni del decreto n. 303 del 1956.

Il Governo