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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.100. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/01/2010  [ apri ]
5.100.
inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Alla constatazione della violazione di cui al comma 3 procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro. All'irrogazione della conseguente sanzione amministrativa provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Il Governo