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Legislatura XVI

Proposta emendativa 49.02. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2010  [ apri ]
49.02.

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Computo del periodo massimo di malattia indennizzabile per i lavoratori sottoposti ad emodialisi).

1. Ai fini del periodo massimo di malattia indennizzabile, pari a 180 giorni l'anno, per i lavoratori sottoposti a dialisi, le giornate di trattamento emodialico non possono essere sommate alle giornate di eventuali malattie sopravvenute.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.