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Legislatura XVI

Proposta emendativa 48.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2010  [ apri ]
48.01.

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Utilizzo presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica del Comune o della Provincia di personale collocato a riposo).

1. Le limitazioni di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle assunzioni di personale disposte ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Non sono altresì soggette al divieto di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le assunzioni, presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica di Comune o Provincia, di segretari comunali o provinciali o di personale già collocati a riposo, che dichiarino la loro disponibilità a prestare presso gli uffici stessi la loro attività volontaria e gratuita, La assunzione avviene, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con contratto di diritto privato e con rapporto atipico di lavoro subordinato, a tempo determinato e a causa gratuita, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2094, 2099, 2113 e 2126 del codice civile e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni del contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché la normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Il personale di cui al comma 2 è destinato, oltre che al supporto degli organi di direzione politica, ad attività di tutoring e formazione in favore del personale dell'ente di nuova assunzione.
4. Le assunzioni di cui al comma 2 non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 76, comma 6, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo provvede l'ente Comune o Provincia interessato nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».