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Legislatura XVI

Proposta emendativa 44.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2010  [ apri ]
44.01.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Abbandono del recupero delle prestazioni previdenziali indebite per i residenti all'estero).

1. Nei confronti dei soggetti residenti all' estero i quali abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per periodi fino al 31 dicembre 2008, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati percettori di un reddito personale complessivo, prodotto sia in Italia che all'estero, imponibile ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2008 di importo pari o inferiore a 8.640,84 euro.
2. Qualora i soggetti residenti all'estero i quali hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2008 di importo superiore agli 8.640,84 euro non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso.
3. Il recupero per i soggetti di cui al comma 2 è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto, senza interessi ed entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'Inps. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo.