Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifica del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270).
1. La lettera b) dell'articolo 55 del Regio decreto n. 2270 del 7 dicembre 1924 è sostituita dalla seguente:
«b) che prestino la loro opera per qualunque attività lavorativa di durata non superiore a 31 giorni».