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Legislatura XVI

Proposta emendativa 37.03. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2010  [ apri ]
37.03.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure di sostegno alle attività artigianali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un indennizzo a favore dei titolari di impresa artigiana, iscritta all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano proceduto alla cessazione definitiva dell'attività d'impresa e ne abbiano operato la cancellazione dall'Albo stesso.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta ai soggetti che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012 siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;
b) siano iscritti, al momento della cessazione dell'attività, da almeno dieci anni alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani presso l'INPS, di cui all'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463.

3. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 2, alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività artigianale;
b) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dall'albo delle imprese artigiane e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. L'indennizzo di cui al comma i è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli artigiani dell'INPS.
5. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito della Gestione di cui al comma 4, è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.

6. Il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività artigiane.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 8, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiano compie il 65o anno di età, se uomo, ovvero il 60o anno di età, se donna.
8. L'indennizzo di cui all'articolo 1 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.
9. L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiano è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento.
10. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.
11. Per le finalità di cui al presente decreto è istituito presso l'INPS il Fondo interventi crisi di settore che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività di artigiano.
12. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012 gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento; Tale contribuzione è riscossa unitamente a quella prevista dall'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 e successive modificazioni e integrazioni.
13. Per l'anno 2010 il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre 2010 con le modalità stabilite dall'INPS,
14. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 12:
a) per la quota pari allo 0,07 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 1;
b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività di artigiano.

15. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al comma 14 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività artigiano ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla Gestione medesima.
16. Il Fondo di cui al comma 14, è gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e composto da un rappresentante del Ministero del Tesoro,da un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
17. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le attività necessarie a realizzare le finalità del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo.
18. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente decreto, e presenta, alla fine di ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.
19. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 2.
20. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2012.
21. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilità delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
22. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alte sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5.
23. Il Comitato di gestione può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.