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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.2. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2010  [ apri ]
24.2.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) riqualificazione ed estensione dei congedi parentali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che alle lavoratrici e ai lavoratori sia dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per Cento della retribuzione. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o Inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità può essere innalzata fino al 75 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste;.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.