Sostituirlo con il seguente:
Art. 23.
(Età pensionabile dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale).
1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età.».