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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.3. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2010  [ apri ]
23.3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Età pensionabile dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale).

1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età.».