Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'ultimo periodo del comma 35-novies dell'articolo 17 della legge n. 102 del 2009 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale».