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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.7. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2010  [ apri ]
22.7.

All'articolo 22, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis) Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1917:
1) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se il danno deriva da qualunque violazione del dovere di sicurezza, restando impregiudicata l'azione nei confronti del responsabile solidalmente obbligato. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Ogni patto contrario è nullo e si applicano di diritto le disposizioni del secondo comma»;
b) dopo il numero 1) dell'articolo 2751-bis è inserito il seguente:
«1-bis) le richieste risarcitorie a seguito della violazione delle disposizioni per le quali è riconosciuto il diritto all'azione diretta nei confronti di chiunque ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;»;
1-ter) Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
«1-bis) i crediti nei confronti delle imprese di assicurazione derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da parte dei datori di lavoro;».
b) sostituire la rubrica con la seguente: «Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora, assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche e ad assicurare tutela risarcitoria delle vittime del lavoro».