Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti dei predetti Enti ed Istituti sottoposti alla sua vigilanza e, per quanto riguarda la prevenzione e la sicurezza del lavoro, emanare indirizzi e direttive in accordo con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, all'ISPESL ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi, l'effettivo coordinamento previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale.