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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.10. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2010  [ apri ]
2.10. (nuova formulazione)
approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) organizzazione del Casellario Centrale Infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

2.10.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la organizzazione del Casellario Centrale Infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, dovrà ispirarsi al principio di autonomia funzionale da perseguire in base ai principi di cui ai punti sub a) e b) del presente articolo, anche con riferimento alla composizione del Comitato di gestione, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.