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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2010  [ apri ]
13.01.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni).

1. Il 20 per cento dei posti non coperti nel Ministero dell'economia e delle finanze, - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate e nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assegnati direttamente a soggetti appartenenti alla categoria degli operatori doganali, come di seguito definita:
a) spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni;
b) spedizionieri doganali di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 del medesimo testo unico;
c) personale ausiliario degli spedizionieri doganali di cui all'articolo 45 del testo unico e iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del medesimo testo unico;
d) personale che risulta operante in dogana ai sensi dell'articolo 5 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e che risulta essere stato accreditato con le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle dogane;
e) personale dipendente dalle case di spedizioni nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
f) personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni di cui alla lettera e).

2. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma, l'anzianità di servizio nelle attività di cui al medesimo comma deve essere pari almeno a due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per ciascuno degli armi 2010 e 2011 mediante aumento della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».