Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato.