Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano alle cooperative sociali operanti nel settore dell'assistenza domiciliare od ospedaliera alla persona ed in generale dell'home-care, quando i servizi medesimi siano resi al domicilio dell'assistito e da collaboratori ai quali sia espressamente riconosciuta la facoltà di rifiutare ogni singolo incarico proposto dalla committente.».