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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2010  [ apri ]
25.01.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia contributiva).

1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;
b) un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni e un requisito anagrafico indicato nelle Tabelle A e B della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, computata secondo il criterio di cui alla lettera a) del presente articolo.

2. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 9, lettere a) e b), del presente articolo, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, si provvede, per il 2010 ed il 2011 mediante aumento della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.