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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.1. in Assemblea riferita al C. 1441-quater-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/01/2010  [ apri ]
30.1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi della presente disposizione non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età».
2. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi sono fissati rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi della presente disposizione non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età».
3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi della presente disposizione non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età».
4. All'articolo 145, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi della presente disposizione non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età»
5. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393 sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.