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Legislatura XVI

Proposta emendativa 67.07. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/09/2008  [ apri ]
67.07.

Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

«Art. 67-bis.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reato del lavoratori - Ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n, 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche, intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
2. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e con l'esclusione della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1591, n. 223 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2004, n. 249, convertito con legge 3 dicembre 2004, n. 291, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportata una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti i cui al presente comma è ridotta, del 10

per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno al reddito nel caso di terza e successive proroghe possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.
3. L'erogazione dei trattamenti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della saluta e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi diritti già maturati.
4. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
5. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla leggo 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto por ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittima.
6. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1995, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «1 dicembre 1008» sono sostituite dalle seguenti: «91 dicembre 2009». Al fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, dei decreto-legge. 19 luglio 1993, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 235.
7. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giusto motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertite con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, a successive modificazioni, le parole: «1 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1 dicembre 2009» e dopo le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2009».
8. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.
9. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro SpA 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di finanziamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio. 1993, n. 236.
11. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole; «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 o di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalla seguenti; «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008 e di 90 milioni per l'anno 2009».12. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

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