Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi).
1. Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte.