Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Correttivi all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per le categorie di personale di cui al comma 1-bis, nonché per i professori universitari, l'accoglimento della domanda di cui al comma 1 non ha carattere facoltativo.