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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/09/2008  [ apri ]
32.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Delega al governo per la revisione della disciplina fiscale imponibile alle società di somministrazione del lavoro).

1. Ai fini di favorire la diffusione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione del lavoro come strumento di emersione di alcune forme di lavoro sommerso e garantire una maggiore certezza della quantificazione delle entrate fiscali relativa all'imposizione su tali tipologie di contratto, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria in materia, misure volte alla definizione di un margine forfetario fino al 20 per cento del contratto di somministrazione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, quale base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.