Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifica del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, di attuazione della direttiva 1999763/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare).
1. L'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».