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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.32.03.3. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/09/2008  [ apri ]
0.32.03.3.

Sostituire la lettera a), con la seguente:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il comma 3 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente:
"3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno tre periodi di riferimenti di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1.000 a 5.000 euro per ogni lavoratore e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. Se la violazione di cui all'articolo 10, comma 1, si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro per ogni lavoratore e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta"».

em. 32.03.