Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
a) i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
b) l'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485;
c) la legge 4 giugno 1973, n. 311.