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Legislatura XVI

Proposta emendativa 66.5. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
66.5.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: «Nell'udienza fissata per la discussione del causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta di provocarne la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.