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Legislatura XVI

Proposta emendativa 65.9. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
65.9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 65.
(Clausole generali e certificazione).

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriall, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente:
a) per le ipotesi di licenziamento per giusta causa, all'accertamento del comportamento del lavoratore posto dal datore di lavoro a base del recesso, nonchè alla sua ricomprensione tra le ipotesi di risoluzione tipizzate nel CCNL applicato od, in sua assenza, nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piú rappresentativi ovvero nei contratti individuali stipulati con, assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) per le ipotesi di giustificato motivo, il controllo giudiziale non può essere esteso al merito delle scelte tecniche, organizzative e produttiva poste dal datore di lavoro a base del licenziamento, potendo comportare solo un accertamento sulla loro affettività.
Nel caso di accertata illegittimita del licenziamento, dal calcolo del risarcimento del danno da corrispondersi al lavoratore, ai sensi dell'articolo 18, legge 20 maggio 1970, n. 300, va escluso il periodo di tempo intercorrente tra l'impugnazione stragiudiziale del recesso e la notifica dell'atto del giudizio di merito.

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole, il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo l0 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Nel definire le conseguenze economiche da riconnettere alla illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque desidera le dimensioni e le condizioni, dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale e del fatturato aziendale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 75 - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.