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Legislatura XVI

Proposta emendativa 38.3. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
38.3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Dal 1o gennaio 2009, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, e dopo 4 anni dall'assunzione, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per affrontare l'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari e comunque non superiore a 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.