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Legislatura XVI

Proposta emendativa 38.04. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1441-quater

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
38.04.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo).

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 30 settembre 2008, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base dell'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per carenza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma e ai precedenti commi 1 e 2 non comportano oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato.